Decreto
Legislativo

231

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “D. Lgs. n. 231/01”), stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, nella sostanza, alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

Gli Enti, peraltro, possono adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Novaterra Zeelandia S.p.A. (Novaterra o la “Società”) ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/01 (il “Modello”).

Il presente documento, denominato “Principi del Modello”, è stato predisposto ed elaborato dall’Organismo di Vigilanza della Società allo scopo di illustrare i principi generali del D. Lgs. n. 231/01 e di descrivere sinteticamente il contenuto del Modello.

1.        QUADRO NORMATIVO

1.1      Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti in base al D. Lgs. n. 231/01 e tali da configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono espressamente elencate dal Legislatore e comprendono:

 

i)          reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione,

ii)         delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall’art. 7 della Legge n. 48/2008 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-bis,

iii)        delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-ter,

iv)        reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall’art. 6 della Legge n. 406/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis,

v)         delitti contro l’industria ed il commercio, introdotti con Legge del 23 luglio 2009, n. 99 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis.1,

vi)        reati in materia societaria, introdotti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-ter,

vii)       delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dall’art. 3 della Legge n. 7/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quater;

viii)      pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quater.1,

ix)        delitti contro la personalità individuale, introdotti dall’art. 5 della Legge n. 228/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quinquies,

x)         reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall’art. 9 della Legge n. 62/2005 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-sexies,

xi)        reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all’omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall’art. 9 della Legge n. 123/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-septies,

xii)       reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall’art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-octies,

xiii)      delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l’art. 25-novies,

xiv)     reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-decies,

xv)      reati ambientali, introdotti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-undecies;

xvi)     reati aventi carattere transnazionale[1], previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall’art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006.

L’art. 26 del D. Lgs. n. 231/01 in tema di delitti tentati prevede esplicitamente che: “(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

 

1.2      Autori del reato

In base al D. Lgs. n. 231/01, la responsabilità della Società sorge laddove le fattispecie di reato sopra analizzate siano commesse dai seguenti soggetti:

i)             persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i “Soggetti Apicali”);

ii)            persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i “Soggetti Sottoposti”).

Ai sensi dell’art. 5, comma secondo del D. Lgs. n. 231/01, l’Ente non è considerato responsabile se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

1.3      Reati commessi all’estero

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, gli Enti aventi nel territorio dello Stato italiano la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Inoltre, la giurisprudenza italiana ha statuito che gli Enti stranieri che agiscono, in qualsiasi modo (tramite sedi secondarie, agenti, rappresentanti, ecc.) nel territorio italiano sono soggetti al D.Lgs. n. 231/01.

 

1.4      I presupposti della responsabilità

Affinché sussista la responsabilità dell’Ente è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

i)             sia stato commesso uno dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/01;

ii)            vi sia una responsabilità penale di almeno una persona inserita nell’organizzazione dell’Ente (Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto);

iii)           vi sia un “interesse” o un “vantaggio” per l’Ente;

iv)           l’Ente non abbia adottato ed applicato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 

1.5         Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

(a)              Sanzione amministrativa pecuniaria;

(b)             Sanzioni interdittive;

(c)              Confisca;

(d)              Pubblicazione della sentenza.

 

1.6      Condotte esimenti la responsabilità

 

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede l’esonero qualora l’Ente dimostri che:

 

i)             l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;

ii)            il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di proporne l’aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

iii)           le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;

iv)           non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevede l’esonero della responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede che tale modello risponda all’esigenza di:

·                     individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;

·                     prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

·                     individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

·                     prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

·                     introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.        MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1      Principi ispiratori e finalità del Modello

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un’organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell’individuazione delle attività di possibile rischio, l’espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

 

Ø  creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell’interesse della Società Attività a rischio reato,  la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;

Ø  condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;

Ø  garantire alla Società, grazie a un’azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

Ø  introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli aziendali, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell’attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;

Ø  individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;

Ø  dotare l’OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull’effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;

Ø  registrare correttamente e conformemente ai protocolli tutte le operazioni della Società nell’ambito delle Attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica ex post dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”;

Ø  assicurare l’effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”, in modo tale che l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;

Ø  delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell’attuazione delle decisioni della Società;

Ø  stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all’interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;

Ø  individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;

Ø  valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Società svolgendo operazioni nell’ambito delle Attività a rischio reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell’ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

 

2.2      Struttura del Modello

Il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 (“Parte Generale”), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole “Parti Speciali”, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società.

2.3      Attività a rischio reato in relazione ai reati in danno della Pubblica Amministrazione

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 in danno della Pubblica Amministrazione presuppongono l’instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli Stati esteri.

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.4      Attività a rischio reato in relazione ai reati societari

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2622,  2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2636, 2637 e 2638 c.c. trovano espresso accoglimento nell’articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano “commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica”.

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

 

2.5        Attività a rischio reato in relazione ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Pertanto, alla luce delle norme in materia di igiene e salute sul lavoro e degli obblighi cui sia la Società, in qualità Datore di Lavoro, sia i dipendenti della stessa sono soggetti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Società ha ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell’organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti interni che di tale sistema fanno parte, individuando le attività considerate più specificamente sensibili in relazione a tale tipologia di reati.

2.6        Attività a rischio reato in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui, rispettivamente, agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

 

2.7      Delitti contro l’industria e il commercio

L’art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai delitti contro l’industria e il commercio, quali la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

 

2.8      Delitti informatici e trattamento illecito dati

L’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati informatici.

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

 

3.        ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1      Soggetti facenti parte dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza (nel seguito, per brevità, anche l’”OdV”) è l’organo che, costituito dalla Società all’interno della propria struttura, è fornito dell’autorità e dei poteri necessari per vigilare in assoluta autonomia sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché per curarne il relativo aggiornamento, proponendo le eventuali modifiche al Consiglio di Amministrazione della Società.

 

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell’Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

- attribuire, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), le funzioni e competenze dell’OdV al Collegio Sindacale;

- nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. 231/2001 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti;

- oppure costituire un organismo collegiale.

3.2      Nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza

Nell’esercizio delle proprie funzioni, i componenti dell’OdV devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

a)        autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo;

b)       professionalità. L’OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio;

c)        continuità d’azione. L’OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d’insieme sull’attività aziendale che ad esso si richiede.

Il Modello prevede che non possano essere nominati membri dell’OdV:

a)    i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

b)   il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;

c)    il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;

d)    i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l’indipendenza di giudizio;

e)    coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

f)     i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;

g)    i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un’influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

h)    i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;

i)     i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

3.3      Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV ha l’obbligo di vigilare:

  • sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
  • sull’osservanza delle prescrizioni del Modello;
  • sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
  • sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L’OdV ha altresì l’obbligo di:

 

Ø  verificare l’efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;

Ø  controllare costantemente l’attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell’ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell’adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l’impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

Ø  effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;

Ø  promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;

Ø  raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;

Ø  verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell’efficace funzionamento del Modello medesimo;

Ø  predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;

Ø  verificare l’adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;

Ø  coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l’OdV e le altre funzioni aziendali, l’OdV ha l’obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell’OdV medesimo;

Ø  condurre le indagini interne necessarie per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

Ø  verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

3.4      Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

L’OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le due seguenti linee di reporting:

  • la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell’Amministratore Delegato;
  • la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza semestrale l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull’attuazione del Modello presso la Società.

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l’OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle attività a rischio reato che possa, in ogni modo, attenere all’attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell’Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato, anche nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico.

A tale scopo:

Ø  l’OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all’attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli, nel Codice Etico e nel Modello;

Ø  all’OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell’applicazione delle disposizioni del Modello;

Ø  l’OdV ha l’obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell’autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all’effettuazione di una indagine interna;

Ø  le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;

Ø  l’OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l’assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

Ø  in ogni caso, l’autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell’adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L’OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all’Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

In tal senso, il dipendente che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico dovrà, rifarsi all’apposito canale di comunicazione della Società, inviando una e-mail all’indirizzo odv@novaterrazeelandia.it, oppure inviare una lettera indirizzata all’Organismo di Vigilanza di Novaterra Zeelandia S.p.A, presso la sede legale della Società, in via Antonio Vivaldi, 2 - 20010 Ossona (MI).

In ogni caso, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all’OdV le informative concernenti:

Ø  i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell’Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;

Ø  le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;

Ø  tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell’esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;

Ø  tutte le informazioni concernenti l’applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;

Ø  le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

Ø  le decisioni relative all’esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di ammodernamento, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

 

4.        CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l’adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, che si allega al Modello stesso.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive. 

 

5         SISTEMA DISCIPLINARE

5.1      Principi generali

L'articolo 6(2)(e), del Decreto 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono " introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”

 

5.2      Sanzioni per i lavoratori dipendenti

5.2.1   Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nonché nel Modello, nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria alimentare.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Codice Etico, del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all’adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL applicabile a mero titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di:

1)         (i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa in misura non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione, (iv) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni, (v) licenziamento con preavviso il lavoratore che:

a)   non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all’OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l’effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;

b)    adotti, nell’espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

 

Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, inoltre, nel provvedimento di:

2)        licenziamento senza preavviso il dipendente che:

a)         sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;

b)         non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, dal Codice Etico, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti, adotti nell’espletamento di Attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL e del Modello, l’OdV monitorerà l’applicazione e l’efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

5.2.2   Dirigenti

Nei casi di

a)   violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso nonché del Codice Etico e dei protocolli aziendali e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate, o

b)   adozione, nell’espletamento di Attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

-          ammonizione scritta,

-          multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare,

-          sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate,

-          spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di Attività a rischio reato, compatibilmente con le esigenze della organizzazione aziendale e nel rispetto dell’art. 2103 c.c.,

-          licenziamento per giusta causa.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l’eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l’attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall’interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

 

5.3      Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Codice Etico, del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali da parte di uno o più degli Amministratori, dovrà essere informato senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

-          censura scritta a verbale,

-          sospensione del compenso,

-          revoca dall’incarico per giusta causa da parte dell’Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

 

5.4      Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell’Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l’articolo 2400, 2°comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

 

5.5      Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico o nel Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti alla Società.

 

6.        FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1      Principi generali

La Società garantisce un’ampia e dettagliata divulgazione, all’interno e all’esterno della propria struttura, del Modello e/o dei Principi del Modello.

6.2      Comunicazione agli organi societari

Il Modello è comunicato agli organi societari.

6.3      Comunicazione ai dipendenti

Il Modello è stato consegnato a tutti i dipendenti che hanno sottoscritto apposita dichiarazione di ricezione.

Inoltre una copia telematica del Modello è pubblicata nella rete intranet della Società ed una copia cartacea è affissa presso le bacheche della Società, a disposizione del personale.

I principi ed i contenuti del Modello sono, altresì, divulgati mediante appositi corsi di formazione a cui i dipendenti, di qualsiasi livello, sono tenuti a partecipare.

Il programma dei corsi di formazione è definito dall’Organismo di Vigilanza di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione.

6.4      Comunicazione a Soggetti Terzi e al mercato

I Principi del Modello sono portati a conoscenza dei Soggetti Terzi che abbiano intrattenuto o intratterranno rapporti giuridici con la Società, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della medesima.

 

 



[1] Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.